Computo del rateo di tredicesima e quattordicesima mensilità nel calcolo dell’indennità per il congedo straordinario: le precisazioni dell’INPS
A seguito delle richieste di chiarimenti pervenute, con il messaggio 4 gennaio 2024, n. 30, l’Istituto fornisce precisazioni rispetto ai criteri di calcolo del rateo della tredicesima e della quattordicesima mensilità, per quanto riguarda l’indennità per il congedo straordinario dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Tenendo conto delle indicazioni della Ragioneria Generale dello Stato sul calcolo dell’indennità in questione, l’Istituto conferma l’interpretazione fornita con la circolare INPS 15 marzo 2001, n. 64 e con la circolare INPS 6 marzo 2012, n. 32.
Pertanto, durante il periodo di congedo straordinario, il richiedente ha diritto a percepire un’indennità corrispondente all’ultima retribuzione che precede il congedo stesso, con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, esclusi i pagamenti variabili della retribuzione; l’indennità è comprensiva del rateo della tredicesima mensilità e delle altre mensilità aggiuntive, gratifiche, indennità, premi, ecc.
Il periodo stesso è coperto da contribuzione figurativa.