Truffe online: presentata proposta di legge per estendere il reato


Truffe online: presentata oggi alla Camera proposta di legge per contrastare frodi informatiche e tutelare utenti: promotori deputati di FdI e Consumerismo

Carte elettroniche e truffe

Per contrastare le truffe online e tutelare gli utenti che sempre più spesso incappano in raggiri su web, mail e social network, Fratelli d’Italia ha presentato oggi alla Camera dei Deputati una apposita proposta di legge, sostenuta dai consumatori di Consumerismo No Profit.

La proposta di legge prende spunto dal dato oggettivo della costante crescita delle truffe online conseguente all’esponenziale aumento delle vendite di prodotti mediante utilizzo di siti internet, e risponde all’esigenza di munire il diritto penale di adeguati strumenti repressivi: in particolare non vi è una specifica previsione normativa che contempli tale forma di truffa e non vi sono strumenti repressivi che possano costituire un ragionevole deterrente.

Si intende quindi prevedere tre fattispecie di aggravanti specifiche. In particolare, la proposta di legge, che consta di un unico articolo, modifica alcuni articoli del codice penale e, in particolare, il comma 1 prevede la «confisca obbligatoria» degli strumenti informatici in possesso dell’autore della truffa (computer, telefonini, tablet), strumenti essenziali per la commissione del reato e di cui appare assolutamente opportuno privare il reo, posto tra l’altro che, per la maggior parte dei casi riscontrati, si tratta di soggetti «seriali», dediti cioè alla commissione di una molteplicità di truffe dello stesso genere.

Il comma 2, alla lettera a), dispone una «aggravante specifica» per la truffa che si realizza mediante la vendita di prodotti attraverso siti e piattaforme informatiche, posto che la mancanza di un contatto diretto tra le parti consente, da un lato, al potenziale truffatore di schermare più facilmente la propria reale identità e, dall’altro, impedisce al compratore di sottoporre il prodotto che intende acquistare ad un efficace controllo preventivo; questa situazione di «debolezza» dell’acquirente on line giustifica una maggiore tutela dello stesso.

Con la lettera b) si prevede che questo tipo di reati siano perseguibili a querela di parte; difatti, dato il grande numero di casi, non appare opportuno per queste ipotesi prevedere la procedibilità d’ufficio che ingolferebbe gli uffici giudiziari.

Con il comma 3 è introdotta la «confisca anche per equivalente» del profitto del reato, prevista dall’articolo 322-ter del codice penale solo per alcuni reati, ma non per la truffa. L’estensione di tale forma di confisca quantomeno alle truffe realizzate con le vendite on line appare quanto mai opportuna atteso che la confisca diretta della somma che costituisce il guadagno realizzato mediante tali reati risulta quasi sempre impossibile, mentre la confisca per equivalente consente di aggredire qualunque bene di proprietà del reo che abbia un valore equivalente all’indebito profitto che ha realizzato.

La proposta di legge è firmata dai deputati Giorgianni, Almici, Ambrosi, Amich, Amorese, Baldelli, Benvenuti Gostoli, Cannata, Caretta, Cerreto, Ciaburro, Comba, Frijia, Iaia, Lampis, La Porta, La Salandra, Longi, Loperfido, Maiorano, Marchetto Aliprandi, Mascaretti, Michelotti, Milani, Polo, Fabrizio Rossi, Urzì, Zucconi, Zurzolo e sostenuta dall’associazione dei consumatori, Consumerismo No Profit.