IL CdA di Cotabo esclude dalla cooperativa il socio Roberto Mantovani


Il Consiglio di Amministrazione di Cotabo ha deliberato, a seguito di un procedimento disciplinare, l’esclusione dalla cooperativa del socio Roberto Mantovani

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Il Consiglio di Amministrazione di Cotabo ha deliberato, a seguito di un procedimento disciplinare, l’esclusione dalla cooperativa del socio Roberto Mantovani, ritenendo comprovati tutti gli addebiti contestati.

Già a dicembre, nei confronti dello stesso Mantovani, era stata comminata la sanzione disciplinare della sospensione dal servizio di radiotaxi per sette giorni – sanzione mai impugnata – in cui venivano contestate reiterate condotte di diffusione di notizie non corrispondenti al vero, volte a ledere in modo esplicito la reputazione della cooperativa, dei suoi amministratori e degli altri soci.

Inoltre, gli è stato contestato di aver prima prospettato, e poi effettivamente avviato, una reiterata campagna mediatica (nell’ambito della quale è stata anche annunciata l’imminente pubblicazione di un libro) per denigrare apertamente la cooperativa, qualora non fossero state accolte alcune sue richieste, tra le quali la pubblicazione di un comunicato stampa a firma della cooperativa ma sulla base di contenuti da lui espressamente indicati, e il versamento di una cospicua somma di denaro a lui personalmente indirizzata, senza che vi fosse una oggettiva motivazione.

A parere del Cda, il comportamento tenuto da Mantovani trascende i limiti riconosciuti per l’esercizio della libertà di espressione del pensiero, della quale il diritto di critica, anche aspra, rappresenta un’espressione, da sempre garantita all’interno di Cotabo, in quanto fondamento dell’essere cooperativa e del suo agire quotidiano.

A Mantovani è stata data ampia possibilità di svolgere le sue difese, che ha presentato prima in forma scritta, poi nel corso di una audizione durante la quale è stato assistito da un collegio di due avvocati di sua fiducia. La Commissione disciplinare e il Cda, dopo avergli prestato massimo ascolto, hanno ritenuto del tutto non condivisibili le obiezioni espresse nel merito dei rilievi sollevati, che si sono essenzialmente risolte in contestazioni di natura formale e non idonee a fornire una ricostruzione oggettiva dei fatti volta a tutelare la cooperativa e i suoi soci o a consentire una loro oggettiva interpretazione.

Alla luce della profonda e insanabile contrarietà ai principi base del sodalizio associativo, dimostrata innanzitutto dall’intenzione del socio di ottenere vantaggi personali a scapito degli interessi collettivi della cooperativa, dalla reiterazione delle condotte nel tempo e della recidiva specifica, che denota una totale assenza di consapevolezza e perdurante mancanza di volontà di rispettare le normative regolatrici della cooperativa, si è ritenuto di non poter applicare una sanzione diversa dall’esclusione, ritenendo la Commissione Disciplinare che non vi siano i presupposti per la prosecuzione del rapporto associativo.

È opportuno ricordare che l’esclusione del socio da Cotabo, che è una cooperativa di servizi, i cui soci sono imprenditori individuali che operano con la propria partita Iva, non ha alcun effetto sulla licenza concessa dal Comune di Bologna e non preclude in alcun modo a Mantovani la possibilità di proseguire nello svolgimento della propria attività, che potrà svolgere sia associandosi ad altra società, sia come lavoratore autonomo.