Il Codacons annuncia un esposto sulla vicenda dei 200 italiani bloccati a Madeira e abbandonati a sé stessi per giorni
Il Codacons annuncia un esposto sulla vicenda dei 200 italiani bloccati a Madeira e abbandonati a sé stessi per giorni, e garantisce assistenza legali ai passeggeri intenzionati a tutelare i propri diritti di fronte a una vicenda surreale e gravissima: un’odissea vera e propria, un’esperienza da incubo e inaccettabile nel 2024.
“Ciò che è avvenuto è molto grave” – spiega il Presidente Carlo Rienzi. “Non solo per la cancellazione del volo, ma anche per il trattamento riservato ai passeggeri, che non avrebbero ricevuto alcun tipo di assistenza o aiuto”.
L’Associazione, da sempre in prima linea sul tema dei diritti degli utenti, ricorda che in caso di cancellazione del volo i passeggeri hanno diritto, oltre al rimborso del biglietto, anche ad un indennizzo fino a 600 euro a viaggiatore.
La cancellazione del volo (o il ritardo aereo legati ad uno sciopero) non esonerano la compagnia aerea dal pagamento della compensazione pecuniaria e dall’obbligo di prestare assistenza ai passeggeri a terra – spiega il Codacons. Anche nel corso di uno sciopero i vettori aerei sono tenuti a garantire al passeggero:
– bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
– sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
– trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
– chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
– bevande e pasti durante tutto il periodo di attesa;
– sistemazione in albergo, qualora la cancellazione del volo faccia sorgere la necessità di uno o più pernottamenti;
– trasferimenti da e per l’aeroporto all’occorrenza a mezzo taxi o autobus;
– chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o e-mail.
Come previsto dal Reg. (CE) n. 261/04 in caso di cancellazione del volo il passeggero ha diritto alla scelta tra le seguenti tre opzioni:
– rimborso del prezzo del biglietto per la parte del viaggio non effettuata;
– imbarco su un volo alternativo quanto prima possibile in relazione all’operativo della compagnia aerea;
– imbarco su un volo alternativo in una data successiva più conveniente per il passeggero.
Se la cancellazione del volo non è stata comunicata con almeno due settimane di preavviso, il passeggero ha inoltre diritto ad una compensazione pecuniaria pari a:
– € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
– € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
– € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea
– € 250 per tutte le tratte aeree inferiori o pari a 1500 km
– € 400 per i voli intracomunitari che superino i 1500 km e per tutte le altre tratte comprese tra 1500 e 3500 km
– € 600 per le tratte aeree superiori ai 3.500 Km al di fuori dell’Unione Europea