Tar sospende ordinanza di abbattimento lupi in Alto Adige


Sospeso abbattimento lupi in Alto Adige: il Tribunale amministrativo di Bolzan ha fissato la trattazione della domanda cautelare nel ricorso degli animalisti al 24 settembre

lupi oipa fugatti

Dopo l’accoglimento dell’istanza cautelare ante causam, presentata dall’avvocato Aurora Loprete su mandato delle associazioni Leal, Leidaa, Oipa e “Zampe che danno una mano” per chiedere la sospensione dell’autorizzazione all’abbattimento di due lupi in Val Venosta firmata il 9 agosto dal presidente della Provincia Autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, la presidente del Tribunale amministrativo di Bolzano, con proprio decreto, ha fissato oggi la trattazione della domanda cautelare contenuta nel conseguente ricorso delle stesse associazioni al 24 settembre. Fino a quella data, circa due settimane prima del limite indicato nell’autorizzazione per effettuare gli abbattimenti, la validità del provvedimento è sospesa. Ad adiuvandum interverrà l’associazione Green Impact.

Nel ricorso, sorretto da numerosi riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e della Corte europea di giustizia, si sostiene che la misura adottata dalla Provincia autonoma di Bolzano viola sia la direttiva habitat che gli articoli 9 e 117 della Costituzione ed è viziato per difetto di presupposti e di istruttoria, per insufficienza della motivazione, per mancata applicazione del principio di proporzionalità e gradualità. In particolare, l’autorizzazione di Kompatscher dà per scontato che il prelievo di due lupi “a caso” metta fine alle predazioni, mentre sono del tutto ignoti gli effetti di uccisioni indiscriminate sui branchi di lupi.

L’Ispra, interpellata dalla Provincia, ha poi rilevato che non si sa come siano stati individuati i criteri per il “prelievo” introdotti  dalla sottostante legge provinciale e che tali criteri non definiscono la dimensione dell’area oggetto del danno agli allevatori. Quindi è impossibile “valutare adeguatamente la sussistenza del primo requisito richiesto dalla norma comunitaria” per poter derogare alla regola della protezione della specie, cioè la gravità dei danni. Inoltre, il giudizio sulla conservazione della specie non può fondarsi su uno studio di portata locale, per di più datato e relativo ad un altro territorio. Pesa come un macigno, infatti, la recentissima (11 luglio) sentenza della Corte europea di Giustizia contro l’Austria relativa all’autorizzazione all’abbattimento di un lupo emessa dal Land Tirolo. I giudici europei chiariscono che lo stato di conservazione della specie deve essere “soddisfacente” a livello territoriale e nazionale e soprattutto che le autorità devono valutare “le altre soluzioni ipotizzabili”, senza considerare “determinanti” le loro implicazioni economiche e bilanciandole con l’obiettivo della conservazione.