L’Inail pagherà l’infortunio in itinere durante lo smart working


Il tribunale di Milano ha riconosciuto come infortunio un incidente avvenuto durante la fruizione di un permesso personale mentre si è in smart working

smart working

Un “pronunciamento importante” perché riconosce come infortunio un incidente avvenuto durante la fruizione di un permesso personale mentre si è in smart working. Il tribunale di Milano ha accolto il ricorso promosso dall’Inca Cgil per il riconoscimento dell’indennizzo a carico dell’Inail per un infortunio accaduto ad una lavoratrice in smart working mentre stava andando a prendere la figlia a scuola, godendo di un permesso personale.

CHIAPPANI (INCA CGIL MILANO): ‘PER NOI È UNA PRIMA VOLTA’

“Durante il tragitto, la lavoratrice si è presa una storta che poi si è rivelata più grave di ciò che sembrava all’inizio e si è rivolta a noi dopo che che l‘Inail aveva respinto la sua richiesta di indennizzo per infortunio- spiega Laura Chiappani, responsabile dell’Area danno alla salute dell’Inca Cgil Milano-. Abbiamo coinvolto il medico legale e il nostro avvocato presentando un ricorso per il riconoscimento delle voci stipendiali dell’infortunio e del danno biologico. Per noi è il primo caso di riconoscimento di un infortunio durante il tragitto mentre si fruisce di un permesso personale in smart working”. Nel ricorso, il patronato dell’Inca Cgil Milano, ha richiamato una sentenza della Cassazione che chiarisce come, se pure nel contesto di una prestazione lavorativa svolta tradizionalmente in azienda, l’infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela dell’Inail anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso personale.

CASSAZIONE: DURANTE I PERMESSI I LAVORATORI SONO TUTELATI, ANCHE SE SONO IN SMART WORKING

Il giudice ha condiviso il richiamo all’orientamento giurisprudenziale della Cassazione, affermando che “la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi”. La sentenza ha quindi respinto la tesi dell’Inail, secondo cui invece la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa, ribadendo che “anche durante i permessi e le pause accordate da norme e contrattazione collettiva, i lavoratori godono delle medesime tutele che, nel caso specifico, sono dovute durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, in questo caso coincidente con l’abitazione della dipendente per effetto dell’accordo di lavoro agile”. L’Inail è quindi stata condannata a indennizzare l’infortunio occorso alla lavoratrice.